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Impugnazione del contratto vitalizio alimentare


Come affermato dalla giurisprudenza della Cassazione, il contratto vitalizio alimentare può essere impugnato per lesione di legittima nel caso in cui le prestazioni a carico delle parti contrattuali non siano caratterizzate da omogeneità e proporzione. E' quanto affermato dalla Corte di Cassazione , Sezione II, con sentenza del 19 luglio 2011, n. 15848; deve sussistere quindi omogeneità e proporzione nella comparazione delle prestazioni contrattuali, ossia nel confronto tra la capitalizzazione della rendita reale del bene trasferito e la durata della vita oltre alle esigenze assistenziali del soggetto in stato di bisogno. E' ovvio che se al momento della conclusione del contratto di vitalizio alimentare, il beneficiario ha un’età talmente avanzata da non poter certamente sopravvivere oltre un arco di tempo determinabile … in tal caso sussiste sproporzione tra le due prestazioni oggetto del contratto. In ragione di tale sproporzione tra le prestazioni, il contratto di vitalizio alimentare può essere impugnato per lesione di legittima al pari di una donazione. In molti casi, il contratto di vitalizio può essere impugnato relativamente al 50% del bene che era nella titolarità del genitore che è già deceduto. Sarà impugnato relativamente all'altro 50% del bene, soltanto alla morte della madre.


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